Detrazione IVA possibile anche in caso di mancato rispetto degli obblighi formali

27 Marzo 2015
Studio Sigaudo
La sentenza n.5072/2015 della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato solo in assenza della corretta assoluzione degli obblighi formali, laddove invece gli obblighi sostanziali siano soddisfatti e comprovati. Il caso particolare riguarda la vicenda della Idexx Laboratories Italia srl e, nello specifico, il diritto del contribuente alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti intracomunitari in caso di omessa integrazione e registrazione della fattura ricevuta dal fornitore. La società in oggetto aveva mancato, infatti, di integrare e annotare le fatture ricevute nei registri IVA, limitandosi a registrarle tra gli acquisti come “fuori campo IVA”; l’Agenzia delle Entrate aveva perciò negato il diritto alla detrazione di tale IVA e aveva comminato sanzioni pari al 100% dell’imposta, oltre a chiedere il versamento a debito della stessa. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che non ci sia stato danno erariale in seguito alle inadempienze formali della Idexx e che, pertanto, il suo diritto alla detrazione dell’IVA relativa a quelle fatture non possa essere contestato.

In conclusione, il principio fondamentale della neutralità dell’IVA stabilisce che “il diritto alla detrazione dell’imposta sia accordato se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti e anche se taluni obblighi formali sono stati omessi”. Tuttavia, la questione sarebbe profondamente diversa qualora il mancato rispetto dei requisiti formali impedisca di verificare se siano stati assolti o meno gli obblighi sostanziali.

Fonte: Eutekne

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