La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha risposto ad un quesito avente per oggetto l'individuazione del trattamento contabile on balance ovvero off balance - nei bilanci degli enti locali - di operazioni di investimento (nel caso di specie un leasing finanziario) per finanziare riqualificazioni energetiche di immobili di proprietà comunale.
Nel parere, reso dai giudici contabili con la deliberazione n. 43 del 7 giugno 2019, vengono evidenziati tutti gli elementi utili al fine di permettere agli enti locali di valutare se nel caso concreto sussistano i presupposti per non contabilizzare nel proprio bilancio (e quindi farli rientrare nell’alveo di un PPP) l'operazione di leasing finanziario ed il collegato contratto di rendimento energetico (EPC).
Innanzitutto, si chiarisce che i contratti di partenariato pubblico-privato (c.d. PPP) possono essere considerati ‘irrilevanti’ ai fini del bilancio dell’ente pubblico e, quindi, dei relativi equilibri e vincoli finanziari, con conseguente contabilizzazione off balance, solo ed esclusivamente nei casi, e nel rispetto dei presupposti, previsti dalla normativa vigente e delle indicazioni, volta per volta, fornite da Eurostat.
Ciò che rileva è la ‘vera’ natura del contratto, ponendo particolare attenzione agli effetti economico-finanziari dell’operazione ed al soggetto che ‘in concreto’ ne viene gravato e ne risulti beneficiato. La contabilizzazione dell’operazione segue il soggetto che in misura ‘prevalente’ ne sopporta i rischi, e ciò in disparte il ‘titolo o il canovaccio’ utilizzati per confezionarla contrattualmente.
Allo scopo, la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Basilicata, indica una serie di elementi da considerare per non contabilizzare nel bilancio l’operazione:
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