È possibile compensare la spesa per il personale sostenuta tra vari Comuni, a patto che si verifichino le seguenti condizioni:
Tale conclusione è rintracciabile nel parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 173/2015, la quale recita: “l'art. 14, comma 31-quiquies, del decreto legge n. 78/2010 non può essere applicato nel caso in cui il servizio associato sia solamente uno e il personale interessato faccia capo esclusivamente ad un unico comune, il quale dovrà computarne per intero la spesa ai fini del rispetto dei vincoli imposti delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di spesa per il personale che incide sul bilancio di un unico comune, presso cui i dipendenti interessati sono transitati a suo tempo per mobilità”.
Alla base del parere in oggetto, vi sono le posizioni espresse da:
Fonte: Quotidiano Enti Locali
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