La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5504/2026, chiarisce che i Comuni non possono richiedere canoni aggiuntivi per l\'installazione di antenne di telefonia mobile su immobili o terreni comunali. Gli operatori di comunicazione elettronica sono tenuti esclusivamente al pagamento del Canone Unico Patrimoniale, con possibili effetti sulle entrate degli enti locali.
I Comuni possono continuare a richiedere canoni per l\'installazione di antenne di telefonia mobile su terreni o immobili comunali?
È una domanda che negli ultimi anni ha generato numerosi contenziosi e interpretazioni contrastanti.
Molti enti hanno ritenuto di poter distinguere tra occupazioni di suolo pubblico e utilizzo di beni appartenenti al patrimonio disponibile, applicando in quest\'ultimo caso canoni di natura privatistica assimilabili a un contratto di locazione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione sembra però aver chiuso definitivamente la questione.
Con la sentenza n. 5504/2026, la Suprema Corte ha affermato che agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica non possono essere richiesti canoni diversi dal Canone Unico Patrimoniale (CUP), neppure quando l\'impianto è collocato su beni del patrimonio disponibile dell\'ente.
Si tratta di una pronuncia destinata ad avere effetti significativi sui bilanci di molti Comuni.
La vicenda nasce dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Già il D.Lgs. 259/2003 prevedeva che Comuni, Province, Regioni e altre amministrazioni pubbliche non potessero imporre agli operatori di telecomunicazioni oneri o canoni diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte per rafforzare questo principio.
Prima con il D.L. 33/2016, poi con il D.L. 135/2018 e infine con la riforma del Codice delle comunicazioni elettroniche operata dal D.Lgs. 207/2021.
L\'obiettivo perseguito è sempre stato lo stesso: favorire lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica evitando che gli operatori fossero gravati da oneri differenti a seconda del territorio in cui operano.
Per molti anni si è consolidata una lettura che distingueva due situazioni differenti.
Da una parte vi erano le occupazioni di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, soggette esclusivamente ai canoni previsti dalla normativa speciale.
Dall\'altra vi erano le occupazioni di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell\'ente.
In questo secondo caso si riteneva che il Comune potesse agire come un qualsiasi proprietario privato, stipulando contratti di locazione e percependo un corrispettivo economico.
Questa impostazione era stata sostenuta anche da autorevoli interpretazioni e rappresentava una fonte di entrata non trascurabile per numerosi enti locali.
La sentenza n. 5504/2026 introduce però una lettura più ampia del quadro normativo.
La Corte concentra l\'attenzione sulle modifiche introdotte dal legislatore nel tempo e, in particolare, sull\'articolo 8-bis del D.L. 135/2018.
Secondo i giudici, il legislatore non si è limitato a vietare alle amministrazioni di imporre nuovi oneri, ma ha progressivamente esteso il divieto anche alla possibilità di richiedere qualunque forma di corrispettivo non espressamente prevista dalla legge.
È proprio il passaggio dal concetto di \"imporre\" a quello di \"richiedere\" che assume un ruolo decisivo nell\'interpretazione della Corte.
Secondo la Cassazione, questa evoluzione normativa non riguarda soltanto i rapporti pubblicistici.
Il divieto si estende anche ai rapporti di natura privatistica.
In altre parole, il Comune non può aggirare il limite normativo sostenendo di agire come proprietario privato di un bene appartenente al patrimonio disponibile.
La Corte ritiene infatti che il divieto riguardi qualsiasi onere economico richiesto agli operatori per l\'impianto di reti o per l\'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
La conseguenza è particolarmente rilevante.
Non possono essere richiesti canoni di locazione, corrispettivi contrattuali o altre forme di compensazione economica diverse da quelle espressamente previste dalla normativa.
La sentenza individua nel Canone Unico Patrimoniale l\'unico prelievo economico applicabile agli operatori delle telecomunicazioni.
Questo significa che ogni diversa forma di entrata collegata all\'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica viene esclusa.
Per molti enti locali si tratta di un cambiamento significativo.
In numerosi casi, infatti, i canoni derivanti dalla presenza di antenne su immobili o terreni comunali rappresentavano una voce di entrata consolidata nel tempo.
L\'impatto della pronuncia non è soltanto giuridico.
Ha effetti diretti anche sul piano finanziario.
Molti enti potrebbero trovarsi a dover rinunciare a entrate che negli anni avevano contribuito a finanziare servizi e attività istituzionali.
Il tema assume particolare rilevanza nei territori in cui il patrimonio disponibile comunale comprende immobili, torri, tralicci o terreni particolarmente appetibili per l\'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione.
In questi casi la perdita di entrata potrebbe essere significativa.
La pronuncia evidenzia anche una possibile conseguenza indiretta.
Se il Comune non può ottenere alcuna compensazione economica per la messa a disposizione dei propri beni patrimoniali disponibili, potrebbe diminuire l\'interesse a favorire l\'insediamento di nuove infrastrutture.
Si tratta di un tema che tocca direttamente gli obiettivi di sviluppo delle reti e di diffusione della banda larga sul territorio.
Per questo motivo non è escluso che il legislatore possa intervenire nuovamente sulla materia per individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di sviluppo delle telecomunicazioni e quelle finanziarie degli enti locali.
Alla luce della sentenza della Cassazione, gli enti che percepiscono canoni collegati all\'installazione di antenne o impianti di comunicazione elettronica dovrebbero verificare attentamente la propria situazione.
Particolare attenzione deve essere riservata:
La pronuncia, infatti, sembra delineare un orientamento destinato a incidere stabilmente sulla gestione di questi rapporti.
La sentenza n. 5504/2026 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio importante nella disciplina delle infrastrutture di telecomunicazione.
Secondo i giudici, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere assoggettati esclusivamente ai canoni espressamente previsti dalla legge e, in particolare, al Canone Unico Patrimoniale.
La decisione sembra chiudere definitivamente il dibattito sulla possibilità per i Comuni di richiedere canoni ulteriori per l\'utilizzo di beni appartenenti al patrimonio disponibile.
Per molti enti locali si apre ora una fase di verifica degli effetti economici e gestionali di un orientamento che potrebbe incidere in modo significativo sulle entrate derivanti dalle infrastrutture di telecomunicazione.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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