Fondo pluriennale vincolato e salario accessorio: obbligo di previsione nel bilancio triennale

24 Giugno 2026
Marco Sigaudo

Il richiamo della Corte dei conti alla corretta gestione contabile

La gestione del salario accessorio del personale negli enti locali deve essere correttamente rappresentata nel bilancio dell’ente, nel rispetto dei principi contabili previsti dal sistema di armonizzazione.

Su questo tema è intervenuta la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione n. 11/2026, evidenziando l’obbligo di corretta costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo alle spese per il trattamento accessorio del personale. 

Il fondo per la contrattazione decentrata

La normativa vigente prevede che ogni ente locale costituisca un fondo destinato alla contrattazione decentrata integrativa.

Tale fondo alimenta il sistema di remunerazione accessoria del personale e deve essere determinato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva nazionale.

La costituzione del fondo avviene all’inizio di ogni esercizio finanziario, mentre l’erogazione delle risorse è subordinata alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo.

Quando l’accordo viene sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, nasce il titolo giuridico che consente di riconoscere il trattamento accessorio al personale.

Il ruolo del Fondo pluriennale vincolato

In molti casi le risorse destinate al salario accessorio non sono immediatamente esigibili.

La liquidazione delle somme può infatti avvenire nell’esercizio successivo, ad esempio dopo la conclusione delle procedure di valutazione delle performance.

In presenza di somme impegnate ma non ancora esigibili, il principio della competenza finanziaria potenziata impone che tali risorse confluiscano nel Fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Il FPV rappresenta quindi lo strumento contabile attraverso cui l’ente garantisce la copertura delle spese che saranno liquidate negli esercizi successivi.

La criticità rilevata dalla Corte dei conti

Nel caso esaminato dalla Corte dei conti Basilicata, l’ente aveva sottoscritto gli accordi decentrati integrativi entro il termine previsto ma non aveva costituito il FPV di parte corrente per le somme destinate al sistema premiante.

Secondo la Corte, questo comportamento non rispetta:

  • il principio contabile applicato 5.2 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
  • i principi di veridicità, correttezza e coerenza della rappresentazione contabile. 

La mancata costituzione del fondo comporta infatti una rappresentazione non corretta delle condizioni della gestione finanziaria dell’ente.

Il FPV come strumento di programmazione finanziaria

La giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato che il Fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento fondamentale per programmare le modalità e i tempi di utilizzo delle risorse pubbliche.

Attraverso il FPV l’ente può rappresentare in modo rigoroso la destinazione delle risorse relative a spese già impegnate ma non ancora esigibili.

Questo strumento assume quindi un ruolo centrale nella corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

Conclusioni

La deliberazione della Corte dei conti richiama gli enti locali alla necessità di una corretta gestione contabile del salario accessorio del personale.

Quando il contratto decentrato integrativo viene sottoscritto entro il termine previsto, le risorse destinate al trattamento accessorio devono essere correttamente contabilizzate attraverso il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, garantendo la copertura finanziaria delle somme che saranno liquidate negli esercizi successivi.

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