La Corte di Cassazione, in contrasto con la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ritiene applicabile l’agevolazione prima casa anche nei casi di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue non fuse a catasto in un’unica particella.
Ciò che conta per ottenere l’agevolazione:
- la destinazione ad unica unità abitativa dell’alloggio risultante dalla riunione di più unità immobiliari;
- il fatto che l’unità abitativa risultante sia accatastata o accatastabile nelle categorie non “di lusso” (quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, escluse invece A/1, A/8 e A/9).
Secondo la Cassazione, infine, non è necessaria, per godere del beneficio prima casa, la fusione catastale delle due (o più) unità immobiliari entro il periodo triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia: ciò che rileva, infatti, è la destinazione assunta dall’intero immobile risultante.