Finanziario – Split payment: elenchi da rifare

25 Ottobre 2017
Studio Sigaudo

Il nuovo split payment rende impossibile la conciliabilità tra le regole del Dl 50/2017 e del Dl 148/2017, mettendo nuovamente in crisi gli elenchi dei soggetti inclusi nell'adempimento. Le nuove versioni degli elenchi sono pubblicate dal dipartimento finanze sul proprio sito.

Per le pubbliche amministrazioni identificate dal comma 1 dell'articolo 17-ter e nell'articolo 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015 non cambia niente.

La variazione è significativa i seguenti soggetti:

  • le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  • le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (lettera b);
  • le società quotate - inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto Mef - identificate ai fini Iva nel territorio italiano anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).

Invece non vi rientrano le società partecipate per una percentuale complessiva inferiore al 70%.

La new entry dei soggetti allo split payment è quella delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche già soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

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