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17 Agosto 2018

Ufficio Tecnico – Attenzione all’affidamento in house

Già la sentenza n. 854/2011 del Consiglio di Stato indicava l’importanza di trovare l’opzione ottimale nella stipula di un contratto di servizio, comparando modalità alternative di gestione. Questo veniva chiaramente specificato sebbene non venisse individuata una sostanziale alterità nel rapporto tra i due soggetti vincolati: l’ente locale e la società in house.

L’analisi di mercato diventa perciò un elemento fondamentale e tale principio viene ribadito con il Dlgs 50/2016, dove viene indicato il modo di operare per il ricorso ad affidamenti in house. In particolare l’articolo 192, comma 2, del codice dei contratti indica che l’ente affidante ha un obbligo di motivazione preventiva al fine di valutare la congruità economica dell’offerta del soggetto in house riferendosi a:

  • oggetto;
  • valore della prestazione;
  • ragioni del mancato ricorso al mercato;
  • benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
  • obiettivi plurimi di universalità e socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio;
  • impiego ottimale delle risorse pubbliche.

La tipologia di affidamento in house, oltre a richiedere la sussistenza dei requisiti giuridici previsti, deve essere supportata da obiettivi di interesse generale. Infatti secondo il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione la modalità individuata dall’ente deve essere quella che minimizza i costi di fornitura del servizio (comprensivi di quelli di agenzia). La congruità di spesa deve essere attestata dal responsabile dell’ufficio che dispone l’affidamento diretto. Tale attestazione deve prevedere riferimenti concreti, individuando in modo analitico una comparazione che testimoni la convenienza dell’affidamento diretto. Tutto questo per evitare l’insorgenza della fattispecie di danno erariale.

Fonte: Michele Nico, “Stretta sugli affidamenti in house con il vaglio dell’Anac sull’iscrizione all’albo”, Quotidiano del Sole 24 ore Enti Locali & PA, 13 agosto 2018.

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