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17 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 16-bis

Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

“1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:

  1. in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
  2. nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019; e) i debiti di cui al comma 23 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019”.

Il DL 34/2019 ha posticipato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 i termini di presentazione della domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017.

Pertanto, entro il 31.7.2019 si potrà:

  • integrare le domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti;
  • presentare nuove domande. Si precisa, inoltre, che le domande già presentate ma successivamente al 30.4.2019 mantengono validità e restano soggette alla disciplina del DL 34/2019 (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 31.7.2019).

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del DL 119/2018, se sussistono i requisiti indicati per accedere alla c.d. “rottamazione dei ruoli”, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 31.7.2019 (originariamente, il termine era del 30.4.2019), beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.

In tal caso, il carico può essere pagato:

  • in unica soluzione entro il 30.11.2019;
  • in 17 rate: la prima pari al 20% delle somme, scadente il 30.11.2019, le altre di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Sempre entro il 31.7.2019, si possono integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti domande.

La rottamazione è fruibile altresì dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.

Nozione di carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2017

Rientrano nella rottamazione i carichi affidati agli agenti della riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017.

Per le cartelle di pagamento, occorre avere riguardo alla data di consegna del ruolo, antecedente alla notifica dell’atto al contribuente.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

I debitori che, in base all’art. 3 co. 21 del DL 119/2018, avrebbero dovuto effettuare il versamento delle rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 entro il 7.12.2018, se non lo hanno fatto possono fruire dei benefici della rottamazione presentando apposita domanda.

Coloro i quali hanno presentato la domanda entro l’originario termine del 30.4.2019, devono versare tutte le somme entro il 31.7.2019, o, se hanno optato per il pagamento rateale, devono pagare la prima rata entro il 31.7.2019, la seconda entro il 30.11.2019 e poi ulteriori rate di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021.

Invece, coloro i quali non hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, possono, grazie al DL 34/2019 convertito, fruire della proroga al 31.7.2019. In questa ipotesi, occorre versare tutte le somme entro il 30.11.2019, o, se si opta per il pagamento rateale, pagare la prima rata entro il 30.11.2019 e poi otto rate di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021.

È possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti.

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 31.7.2019 (il termine, in origine fissato al 30.4.2019, è stato postergato al 31.7.2019 dal DL 34/2019 convertito), con cui si indica la volontà di definire i ruoli, la volontà di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

La definizione si perfeziona con l’esatto pagamento delle somme dovute nei termini. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la rottamazione non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che:

  • riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora;
  • il carico non potrà essere oggetto di dilazione.

Per ciò che riguarda i tardivi versamenti, è prevista comunque una tolleranza di 5 giorni.

DL 34/2019 non ha modificato gli effetti della definizione in analisi previsti dal DL 119/2018, i quali, quindi, restano confermati.

In primo luogo, dunque, sono sospese tutte le attività esecutive e cautelari, e il contribuente potrà ottenere il DURC.

Le procedure di pignoramento presso terzi, del pari, sono destinate a bloccarsi.

I debitori che presentano la domanda di definizione entro il 31.7.2019 (o che integrano domande presentate entro il 30.4.2019) ricevono entro il 31.10.2019 la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione con l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.

I versamenti degli importi dovuti per la rottamazione possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale.

Il pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato:

  • entro il 31.7.2019 (per i debitori che hanno presentato domanda entro il 30.4.2019);
  • entro il 30.11.2019 (per i debitori che hanno presentato domanda entro il 31.7.2019).

In caso di pagamenti rateali sono previste:

  • per i debitori che presentano domanda entro il 31.7.2019, 17 rate scadenti il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;
  • per i debitori che hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, 18 rate scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.

Invece, i debitori che, entro il 7.12.2018, hanno pagato le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 beneficiano, senza presentare alcuna domanda, della ridilazione del debito in 10 rate, scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.

Da ultimo, i debitori che avrebbero dovuto pagare le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 entro il predetto termine del 7.12.2018, ma non lo hanno fatto, possono dilazionare il carico:

  • se presentano domanda entro il 31.7.2019, in 9 rate scadenti il 30.11.2019 e il 28. febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2021;
  • se hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, in 10 rate scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2021.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

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