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15 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 15

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.

“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell’i-stanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 5. Identico.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”.

L’articolo 15 consente alle regioni e agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l’esclusione delle sanzioni.

Il decreto-legge n. 193 del 2016, che ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, all’articolo 6-ter ha concesso agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, consistente nell’esclusione delle sanzioni, e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina. Tale facoltà riguardava i carichi relativi a entrate non riscosse, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016 dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’apposito albo (previsto dalla legislazione vigente, ovvero all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Successivamente, il decreto-legge n. 148 del 2017 (che ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017) ha riproposto la richiamata facoltà per gli enti territoriali, per le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 11-quater).

Con riferimento invece alla cd. rottamazione ter (disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018) il Governo, rispondendo (il 19 dicembre 2018) all’interrogazione in Commissione VI Finanze della Camera n. 5-01133, ha rilevato che la definizione agevolata del decreto-legge n. 119 del 2018, che riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, opera per le cartelle di pagamento relative ai tributi locali solo nel caso in cui l’ente territoriale abbia affidato l’attività di riscossione agli Agenti della riscossione, quali l’Agenzia entrate Riscossione.

In sostanza le disposizioni in esame – con una formulazione che riprende il testo dell’articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016 e dell’articolo 1, comma 11-quater del decreto-legge n. 148 del 2017 – estende l’ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti di avvalersene non più nel solo caso di affidamento dell’attività di riscossione agli Agenti della riscossione (tra cui Agenzia dell’entrate – Riscossione), ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale sino al 31 dicembre 2017, dunque affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

Dunque a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali menzionate possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Con riferimento alla riscossione spontanea delle entrate locali, essa può avvenire in forma diretta, salvo affidamento ad AER, come anticipato in precedenza.

Con riferimento alla riscossione coattiva, alla luce del su esposto quadro normativo gli enti locali possono:

  • effettuare la riscossione coattiva in forma diretta, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 446 del 1997;
  • ricorrere all’affidamento in house a società strumentali;
  • affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2017) in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni (ai sensi dell’articolo 52, comma 5 del richiamato D.Lgs. 446/1997), tra i quali i concessionari privati iscritti all’albo dei soggetti abilitati (di cui all’articolo 53 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997), previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l’ipotesi di affidamento in house).

Con riferimento alla gestione diretta, il richiamato articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 consente a comuni e province di disciplinare con regolamento tutte le entrate di propria pertinenza, sia di natura tributaria che patrimoniale, nonché e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione. L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla lettera gg-quater) consente ai comuni, in sede di riscossione delle entrate locali, di avvalersi dell’ingiunzione fiscale rinforzata, ovvero quella disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, se la gestione è svolta direttamente ovvero affidata in concessione ai privati iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati. L’ingiunzione fiscale è uno strumento che consente di riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni; a seconda del tipo di entrata riscossa, l’ingiunzione è accompagnata da alcuni atti prodromici tipici (ad esempio l’avviso di accertamento per riscuotere entrate di natura tributaria); si tratta di un atto amministrativo col quale l’ente creditore individua il quantum dovuto intimandone il pagamento. Ove il contribuente non proceda al pagamento o non si opponga entro 30 giorni, l’ingiunzione diviene definitiva, e l’ente può procedere ad esecuzione forzata utilizzando gli strumenti espropriativi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Dall’altro lato, lo strumento tramite il quale attuare il prelievo del credito da riscuotere è la cartella di pagamento, se l’affidatario è Agenzia entrate – Riscossione (ordinaria procedura di riscossione tramite ruolo). I due strumenti appaiono sostanzialmente in linea, con alcune differenze; di conseguenza, la scelta dei comuni in ordine alla gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione degli strumenti a disposizione dell’ente locale. L’ingiunzione presenta infatti vantaggi sotto il profilo della rapidità e della snellezza delle procedure; dall’altro lato, l’ente AER ha la possibilità di accedere a un più ampio spettro di strumenti informativi, utili per l’attività di riscossione (accesso diretto a numerose banche dati, ovvero rapporti bancari, rapporti di lavoro presso l’Inps, e ai dati del PRA utili ad attivare le disposizioni sul pignoramento presso terzi ed altre misure cautelari).

Più in dettaglio, il comma 1 disciplina la facoltà delle regioni e degli enti locali di deliberare la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale. In particolare occorre che i richiamati provvedimenti siano stati notificati, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2017, dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’apposito albo previsto a legislazione vigente (ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Nello specifico, l’eventuale definizione agevolata consiste nell’esclusione delle sanzioni relative alle entrate e deve essere disposta – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (entro il 1° luglio 2019) – con i medesimi atti e procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti di propria competenza) le medesime entrate. Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni.

Ai sensi del comma 2, il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti:

  1. il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2021;
  2. le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;
  3. il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;
  4. il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall’articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l’ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.

Il comma 3 disciplina gli effetti della presentazione dell’istanza di attivazione della definizione agevolata delle entrate da parte dell’interessato, che consistono nell’immediata sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza stessa.

Ai sensi del comma 4, in presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (con riferimento sia al pagamento integrale nel caso di soluzione unica, sia al pagamento di una singola rata nel caso di ricorso alla rateizzazione), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Il comma 5 dispone l’applicabilità dei commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, che riguardano casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata.

Ai sensi del richiamato comma 16 dell’articolo 3, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

  • alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999);
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Si ricorda in questa sede che l’articolo 11, comma 10-bis del decreto-legge n.8 del 2017 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016, nella parte che ha escluso dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell’accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Ai sensi comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). L’articolo 27 sopra richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Il comma 6 prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni del dell’articolo in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

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