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11 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 12-sexies

Cedibilità dei crediti iva trimestrali.

“1. All’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’articolo 12-sexies consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall’articolo articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70.

 La cessione del credito Iva è un istituto che permette di monetizzare un credito chiesto a rimborso, per ottenere immediatamente liquidità. Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. 633 del 1972 (decreto IVA) stabilisce che i rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

La cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve tra l’altro contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del credito ceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n. 103).

Il creditore, cedente dell’eccedenza di Iva, poi, ha l’obbligo di notificare (ai sensi dell’articolo 1264 c.c.) formalmente all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito (articolo 69 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Si ricorda che già la giurisprudenza (si veda, ad esempio, la Corte d’appello di Venezia – sentenza n. 2252 del 2 ottobre 2013) si era espressa nel senso che anche il credito Iva trimestrale costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, non una mera aspettativa di rimborso e pertanto è cedibile come qualsiasi altro credito.

Il comma 2 stabilisce che la disposizione in esame si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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