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10 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 12-quater

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.

“1. Il comma 1 dell’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alterna-tiva, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate»”.

L’articolo 12-quater modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, così come non è modificato il termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre (16 settembre).

La disposizione dell’articolo 12-quater pertanto, mediante sostituzione dell’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, intende semplificare gli adempimenti previsti per il contribuente in materia di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA, stabilendo che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

La normativa vigente prevede che i soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

In base ai commi 1 e 1-bis del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, in materia di dichiarazioni e versamenti periodici, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

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