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28 Dicembre 2018

Finanziaria 2019: piani di riequilibrio

“In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell’interno un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall’articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell’anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell’anticipazione stessa a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l’accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione”.

È prevista la possibilità di richiedere un acconto sul trasferimento correlato al fondo di rotazione spettante agli enti che ne fanno richiesta in fase di adozione del piano di riequilibrio.

Nelle more dell’approvazione del piano dalla competente sezione della Corte si può usufruire di un’anticipazione, pari al 50% del valore finale, che dovrà essere destinata al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori.

Nel caso in cui il piano non fosse avallato dalla Corte, o non venisse richiesto l’accesso al fondo, le somme verranno recuperate sugli introiti IMU.

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