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14 Giugno 2019

Decreto Crescita: comunicazione del debito scaduto e non pagato

Il Decreto Crescita, D.L. 34/19, interviene su quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 in cui si rilevava l’inserimento di un nuovo fondo che, sommato a quelli già attualmente istituiti, potrebbe contribuire ulteriormente a ingessare la capacità di spesa dell’ente locale.

Il comma 859 dice che, a partire dall’anno 2020, le amministrazioni pubbliche che non avranno provveduto a ridurre di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente del debito commerciale residuo andranno incontro alle seguenti conseguenze:

  1. entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui è stato rilevato il mancato abbattimento del debito residuo si dovrà elaborare un’apposita delibera di giunta per procedere con lo stanziamento nella parte corrente del proprio bilancio di un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali. Su questo accantonamento, che non riguarderà gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
    1. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    2. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    3. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    4. all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell’esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
  2. Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1).

Il Decreto Crescita interviene prevedendo l’inserimento di un aggiuntivo parametro di rilevanza, destinato ad affiancare il dato del 10%. L’impianto sanzionatorio non troverà applicazione qualora il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno.

Sempre il Decreto prevede che, qualora il Fondo di Garanzia sia da costituire, lo stesso possa svincolarsi nell’esercizio successivo a quello in cui si rispettano i tempi dei pagamenti e si è realizzata la riduzione dello stock del debito.

A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni relative all’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente dovranno essere trasmesse mediante la piattaforma elettronica ministeriale. Per l’anno 2019 la comunicazione poteva essere effettuata dal 1° al 30 aprile.

 

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