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26 Giugno 2019

Consulenza legale non rientra negli affidamenti tramite appalti

Con la sentenza della Corte Europea del 6 giugno 2019 – decisione C-264/2018 – viene affermato che “i servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all’articolo 10, lettera c), della direttiva 2014/24, il considerando 24 di quest’ultima enuncia che gli organismi o persone che forniscono servizi di arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti”.

Lo stesso si può dire dei “servizi forniti da avvocati” che solitamente sono prestati da “organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall’ambito di applicazione della direttiva in parola”.

È necessario sottolineare che “l’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall’ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un’amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”.

Questo perché arbitri e conciliatori devono sempre essere accettati da entrambi le parti e devono essere designati di comune accordo. Dunque un ente pubblico intenzionato a lanciare una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per un servizio di arbitrato o di conciliazione non potrà farlo perché questo comporterebbe di imporre all’altra parte della controversia l’aggiudicatario di tale appalto in quanto arbitro o conciliatore comune.

Fonte: Santo Fabiano, Corte Europea: l’affidamento dei servizi legali non rientra tra gli appalti, santofabiano.it, 25 giugno 2019.

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