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28 Aprile 2016

Ufficio tecnico – Illegittima la sospensione a tempo indeterminato del permesso di costruire

Il Tar Salerno, con sentenza n. 592/2016, ha ricordato ai Comuni l’illegittimità della sospensione sine die di un permesso di costruire, soprattutto se basata unicamente sulla denuncia di terzi senza lo svolgimento di controlli e accertamenti.

Innanzitutto, la sospensione di un permesso di costruire può essere decretata:

  • esclusivamente per ragioni particolarmente gravi (da sottoporre poi a verifica);
  • obbligatoriamente con l’indicazione del termine (termine massimo: 45 giorni, come da indicazioni dell’art. 27, comma 3 del Testo unico per l’edilizia).

Alla scadenza del termine indicato, il Sue può:

  • rimuovere la sospensione;
  • comminare le sanzioni previste, in caso di riscontrata illegittimità.

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