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9 Maggio 2017

Ufficio tecnico – Autorizzazione paesaggistica: esonero e procedura semplificata

Con la circolare n. 15/2017 il Mibac ha fornito le prime indicazioni generali relative alle nuove disposizioni contenute nel DPR n. 31/2017 (esonero dall’autorizzazione paesaggistica e procedura semplificata). Innanzitutto, la circolare ha chiarito l’efficacia immediata delle disposizioni per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome seguiranno il loro iter per l’adeguamento della legislazione alla nuova disciplina.

Un punto cruciale è stato rilevato in relazione ai procedimenti pendenti: la regola di validità generale prevede che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa debbano assoggettarsi al nuovo regime.

Ecco, tuttavia, alcune eccezioni da tenere in considerazione:

  • Interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione – L’esonero non è applicabile agli interventi già autorizzati; le istanze relative a tutti gli altri interventi verranno archiviate e ne verrà data immediata comunicazione sia al privato sia alla Soprintendenza.
  • Procedimenti ordinari già avviati che la nuova normativa assoggetta al regime semplificato – Occorre in questo caso distinguere diverse situazioni:
    • Procedura oltre i 60 giorni o quasi al termine dell’iter previsto per il rilascio dell’autorizzazione – Il procedimento verrà concluso secondo quanto prescritto dal regime previgente.
    • Interventi per cui l’Amministrazione abbia già presentato alla Soprintendenza una proposta di provvedimento – Il procedimento verrà concluso secondo quanto previsto dall’art. 146 del codice previgente.
    • Interventi per i quali la proposta dell’Amministrazione non sia stata ancora trasmessa alla Soprintendenza – Al procedimento verrà applicata la nuova procedura semplificata.
  • Procedimenti già soggetti a regime autorizzatorio semplificato che rientrano nella nuova procedura semplificata – I due regimi non presentano differenze sostanziali.

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