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12 Ottobre 2015

Tributi – Dal 2016 le nuove norme sul contenzioso tributario

Nel Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n. 233 hanno trovato pubblicazione gli ultimi decreti attuativi della delega fiscale di cui alla Legge n. 23/2014, tra cui anche il decreto relativo alla riforma del sistema processuale tributario. A differenza degli altri decreti pubblicati, il decreto in oggetto entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2016 (per espressa previsione contenuta nell’art. 12).

Di seguito le principali novità:

  • Gli agenti della riscossione potranno essere assistiti da propri funzionari o dall’Avvocatura dello Stato; per loro non ci sarà più bisogno, quindi, di ricorrere a dottori commercialisti o avvocati del foro.
  • La mediazione sarà prevista per tutti gli atti impositivi fino a 20.000 euro, emessi da qualsiasi ente impositore.
  • Qualora il contribuente salti la fase di reclamo si procederà a un semplice rinvio dell’udienza, senza alcuna inammissibilità.
  • La conciliazione giudiziale trova spazio e applicazione sia nelle liti reclamabili sia in appello; tuttavia, la riduzione delle sanzioni varia a seconda del grado della sede in cui avviene la conciliazione: 35% del minimo in sede di mediazione, 40% in primo grado, 50% in secondo grado.
  • La compensazione relativa alle spese processuali sarà ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca (quindi non più tramite rinvio al codice di procedura civile).
  • Sarà pacifica sia l’applicabilità della condanna per responsabilità processuale aggravata, sia l’applicabilità della condanna derivante da una somma determinata in via equitativa dal giudice.
  • Per quanto riguarda il giudizio di rinvio, il termine per la riassunzione viene dimezzato a sei mesi.

Il nuovo sistema di esecutività delle sentenze, infine, entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2016. Tra le novità spicca l’immediata esecutività delle sentenze di accoglimento del ricorso relative ad atti impositivi e a liti di rimborso. Nell’ambito di quest’ultima tipologia di liti, tuttavia, è prevista una situazione d’eccezione: in caso di importi sopra i 10.000 euro, si riserva al giudice la facoltà di subordinare la restituzione alla prestazione di un’apposita garanzia.

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