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pubblica amministrazione
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13 Agosto 2018

Finanziario – Verifica dei pagamenti sopra i 5.000

I pagamenti superiori ai 5.000 euro prevedono l’attuazione della verifica. Vediamo insieme come si fa il controllo e perché questa è un’operazione fondamentale per la Pubblica Amministrazione.

Questo importo, che precedentemente era il doppio, opera pienamente dal 1 marzo 2018, in seguito alla sua introduzione con la legge di bilancio 2018.

La verifica dei pagamenti si opera tramite l’utilizzo del portale www.acquistinretepa.it ed è in capo alla Pubblica Amministrazione. Tale operazione è necessaria per esimere il responsabile da ogni tipo di responsabilità.

A fronte di una normativa “leggera” sono intervenute due circolari della Ragioneria Generale dello Stato finalizzate a inquadrare cosa si debba intendere con “pagamento” e quali siano le possibili cause di esclusione oggettive e soggettive.

Pagamento

Questo termine deve essere qui inteso in senso privatistico, facendo quindi riferimento all’adempimento di un obbligo contrattuale.

È importante richiamare il D.M. 40/2008 che, operando in ambito di divieto di artificioso frazionamento, ha chiarito come quando si opera il pagamento di più fatture verso un unico fornitore, e cumulativamente si superi l’importo dei 5.000 euro, sia obbligatorio effettuare la verifica dal momento in cui le diverse fatture corrispondono a “diversi adempimenti di un’obbligazione pecuniaria”.

È utile ricordare come siano oggetto di controllo anche gli stipendi, i salari, le retribuzioni equivalenti, le erogazioni pensionistiche.

Esclusioni oggettive

  • erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona; tra cui i versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, rimborso di spese sanitarie per cure rivolte alla persona, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona o al ristoro di un danno biologico subito, pagamenti a titolo di assegno alimentare, sussidi e provvidenze per maternità per malattia o per sostentamento, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari, ecc.
  • l’esistenza di una particolare tutela nei confronti di certi crediti in quanto non soggetti, all’azione revocatoria fallimentare; in questo caso sono da escludere dalla procedura di controllo i pagamenti delle rate dei mutui o di altre operazioni di indebitamento.

Esclusioni soggettive

I trasferimenti tra enti pubblici o a favore di società pubbliche.

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