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1 Marzo 2017

Finanziario – Sanzioni codice della strada e utilizzo

Le fasi di redazione di un Bilancio sono spesso concitate, torna utile quindi prendere in considerazione il trattamento che deve essere applicato ad alcune entrate, tra cui le sanzioni del codice della strada.

Se prendiamo in considerazione le deroghe che interessano la destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada vediamo come questi debbano comunque essere obbligatoriamente utilizzati, per lo meno per una quota pari al 50% di quanto introitato, nel seguente modo:

  • una quota non inferiore a ¼ della parte vincolata, per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente locale;
  • una quota non inferiore a 1/4 della parte vincolata per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
  • la residua quota per altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente locale, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade comunali. Inoltre, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti disagiati, allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale presso le scuole di qualsiasi grado e tenuti dagli organi di polizia locale, oltre a interventi in favore della mobilità ciclo-pedonale.

Si fa presente come sia nella possibilità della Giunta stabilire annualmente  una quota vincolata superiore al 50%.

Se i proventi derivano dall’attività di repressione posta in essere con l’uso di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità o mezzi tecnici di controllo a distanza, bisogna rilevare come la somma vada ripartita al 50% tra l’ente proprietario della strada su cui è effettuato l’accertamento e all’Ente da cui dipende l’organo accertatore.

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